Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

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A chi è rivolto

L’obbligo, in particolare, spetta a:

  • datori di lavoro che impiegano stranieri (privati o aziende)
  • residenti, stranieri e non, che ospitano cittadini stranieri.

Descrizione

È una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da chiunque cede o offre alloggio a qualsiasi titolo o ospita presso la propria abituale dimora un cittadino extracomunitario.

Offrire alloggio significa:
  • ospitare uno straniero o apolide, anche se parente o affine
  • assumere uno straniero o apolide per qualsiasi causa alle proprie dipendenze
  • cedere a uno straniero o apolide la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.

Costi

Il procedimento è esente da pagamenti.

Presentazione manuale

Accedi al servizio

Vincoli

La comunicazione deve avvenire entro 48 ore per ogni persona ospitata.

Se la comunicazione è presentata oltre le 48 ore, cioè se la data di ospitalità è antecedente di due giorni, il Comune è obbligato a segnalarlo alla Polizia Locale che applicherà le sanzioni previste.
La comunicazione deve essere sottoscritta da chi ha l’uso dell’immobile (perché proprietario o affittuario).
L’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente attraverso un documento d’identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
Se si cede ad uso esclusivo un fabbricato o una sua parte a uno straniero, la comunicazione di ospitalità assorbe la comunicazione di cessione fabbricato.

Pagina aggiornata il 01/08/2023